(Pubblicato su “il Lametino” n. 238 – Gennaio 2018, col sottotitolo: Tutti i dettagli su due tra le forme di prestito più diffuse)
L’eccessivo indebitamento è fenomeno che produce effetti devastanti, specie quando si ricorre all’usura con l’illusoria speranza di risolvere i propri problemi. L’usura, però, non risolve nessun problema: le mire dell’usuraio sono quelle di impadronirsi con la violenza e la sopraffazione, del patrimonio dell’usurato.
Purtuttavia il ricorso all’indebitamento smodato e in misura superiore alle proprie possibilità, è fenomeno molto diffuso: ci si indebita perché le cresciute disponibilità liquide, acquisite coi prestiti, danno la sensazione di essere diventati più ricchi.
Questa non è una nostra illazione, ma un comportamento rilevato dalle statistiche ufficiali, le quali ci dicono che il ricorso al debito è motivata, nella maggior parte dei casi, con il desiderio di acquisire tout court maggiori disponibilità liquide.
L’indebitamento, in questi casi, diventa atto irrazionale.
L’indebitamento deve essere invece atto responsabile, al quale ricorrere solo per soddisfare bisogni sopravvenuti che siano urgenti ed inderogabili e purché esso sia sostenibile dalle capacità di reddito, proprie e della propria famiglia.
L’irrazionale ricorso all’indebitamento è anche favorito da fattori esterni, quali:
-la facilità con la quale Banche e Finanziarie accolgono le richieste di alcune tipologie di prestiti e delle quali ci occuperemo di seguito;
-la scarsa preparazione finanziaria del richiedente- debitore.
Individuate le cause che spingono all’indebitamento irrazionale, che potrebbero determinare il fenomeno del sovra-indebitamento, occupiamoci di come esse si combinino e interagiscano nella concessione di due forme di prestito sicuramente le più diffuse: la cessione del quinto dello stipendio (Cqs), la delega o delegazione di pagamento e, quando esse coesistano, la cessione del doppio quinto. Esaminiamole nei dettagli.
La cessione del quinto dello stipendio, riguarda il 27% delle richieste di prestito.
Essa è regolata dal DPR n. 180 del 1950; il debitore può cedere, a garanzia del proprio debito, il quinto del suo stipendio netto, determinato dall’importo lordo detratte le spese per ritenute fiscali, assistenziali e addizionali, compresa la tredicesima e, eventualmente, la quattordicesima mensilità. Detto in altre parole, il quinto cedibile va calcolato sullo stipendio netto, compresa l’eventuale tredicesima o quattordicesima divise dodici. Esso è indicato, di solito, nella busta paga; in assenza, calcoliamolo con il seguente esempio: stipendio netto € 1.400 + tredicesima mensilità 1400:12= 116,66.
Quinto cedibile: (1.400+116,6): 5= 303.
Il quinto cedibile, determina, nel contempo, l’ammontare del prestito concedibile e l’importo massimo della rata di ammortamento.
Passiamo alle condizioni economiche alle quali è regolata la cessione, indicate, per il trimestre in corso (1.1- 31.3), dalle rilevazioni effettuate da Banca d’Italia per il calcolo dei tassi usurai. Il prospetto indica-le operazioni del genere esaminato sono divise in due scaglioni di importo- i Tegm (tassi medi effettivi globali, comprensivi di tutte le spese) applicati dal Sistema ed i tassi soglia (quelli oltre i quali i tassi diventano usurai), nelle misure seguenti:
-a) per le operazioni fino ad € 15.000: Tegm 11,676% – tasso soglia 18,595%;
-b) operazioni di importo superiore: …Tegm 8,973% – tasso soglia 15,217%.
Osserviamo: il tasso applicato è regolare se inferiore al tasso soglia. Tra i due tassi però esiste un ampio margine di variabilità pari a più di 6 punti percentuali ed entro tali limiti il tasso è, di solito, regolare. Con ciò vogliamo affermare che il tasso di regolamento del singolo prestito potrebbe essere superiore a quello medio rilevato dal Sistema: è la logica della media.
Fatta questa considerazione, passiamo a quella successiva: i tassi medi di regolamento (TGM) collocano, la Cessione del quinto dello stipendio, tra le operazioni di prestito più esose: essa è seconda solo alle famigerate “carte revolving”, regolate a tassi superiori.
La cessione è per le Banche l’operazione decisamente più sicura in quanto, nel tempo, esse sono riuscite ad elaborare un’operazione che le mette al riparo da qualsiasi rischio di insolvenza: non solo è ceduto in pegno a garanzia la parte dello stipendio necessaria a pagare la rata di ammortamento, ma gli Istituti concedenti hanno elaborato altre forme di garanzia assicurativa quali il rischio di premorienza e il rischio di perdita o di riduzione eventuale dello stipendio. I premi di assicurazione sono a carico del debitore.
Sono a suo carico anche le spese di istruttoria e le commissioni calcolate in misura variabile a seconda dell’entità dei prestiti, e della tipologia sia dei prestiti che dei debitori.
In particolare:
-la qualità dell’impiego del debitore (pubblico o privato, a tempo determinato o indeterminato); -la forma sociale e il numero dei dipendenti dell’impresa presso cui lavora; -l’anzianità di servizio e l’entità del TFR maturato; -la durata del prestito; -l’esistenza di altri impegni che comportino pagamenti di rate mensili e la loro entità; -la puntualità nei pagamenti; -le spese di distribuzione comprese tra 0 e 2% (sono quelle che si pagano quando l’operazione è effettuata per il tramite, di solito, dei cosiddetti negozi finanziari); etc.
Se il quinto cedibile non è sufficiente alle proprie necessità si può ricorrere, in aggiunta alla cessione, ad altra operazione: la delega o delegazione di pagamento. Le due operazioni non si differenziano: anche la delegazione implica il pegno dello stipendio, fino alla concorrenza dell’importo della rata di ammortamento e viene concessa con le stesse procedure della cessione del quinto (stesso iter, stessa procedura per il calcolo dei costi).
Nella cessione l’autorizzazione data al datore di lavoro di pagare le rate del prestito è irrevocabile e nella delega diviene tale dopo la notifica e l’accettazione del datore di lavoro.
La delegazione in aggiunta alla cessione permette di avere un prestito doppio, perché doppio è il quinto cedibile (40% dello stipendio) ed è anche detta doppia cessione del quinto.
La delega o la delegazione di pagamento non ha una disciplina propria, ma è regolata indirettamente dall’art.1269 del C.C. in base al quale il debitore può delegare un terzo (il datore di lavoro) al pagamento della rata del debito previo prelievo dalla sua busta paga.
La combinazione di tutti gli elementi fin qui esaminati, contribuisce ad aumentare il tasso di regolamento dell’operazione, il Taeg (tasso annuo effettivo globale), in misura ragguardevole e fino, in alcuni casi, al 75% del Tan (tasso annuo nominale), al fine di rendere le operazioni prive di rischi tanto che sono concesse, con ulteriore aggravio di costo, anche ai protestati.
Orbene, il costo delle operazioni (CQS, Delega, Cessione del doppio quinto) e gli impegni di pagamento, basati sulla cessione a favore di terzi (Banche, Finanziarie, Istituti Fiduciari, etc.) di una quota dello stipendio di ammontare pari alle rate di ammortamento, dovrebbero indurre il debitore ad una maggiore oculatezza: il ricorso a queste forme di indebitamento dovrebbe essere considerato eccezionale ed intervenire solo nel caso di sopravvenute urgenti ed inderogabili necessità, e valutare, quindi, se la rata di ammortamento del prestito sia sostenibile.
Vogliamo dire che il reddito potrebbe essere capiente per ottenere il prestito dell’ammontare desiderato, ma il reddito residuo, considerati anche eventuali altri impegni, a fine mese, potrebbe essersi ridotto ad entità tale da non essere sufficiente al sostentamento proprio e della propria famiglia.
La valutazione deve essere fatta dal debitore e non certo dal concedente, Banca o finanziaria che essa sia. A queste, in definitiva interessa solo se la rata per l’ammortamento del debito sia capiente nel quinto, o nel doppio quinto, dello stipendio. Tanto…, con tutte le garanzie a presidio dell’operazione la rata sarà sicuramente pagata o, se preferite, prelevata dalla busta paga. Unico onere a loro carico è costituito dal rispetto della condizione che la rata non ecceda il 20% o, in caso di cessione di doppio quinto, il 40% della retribuzione mensile netta.
La Fondazione esamina quotidianamente casi disperati di sovra-indebitamento determinato da prestiti concessi con la seguente rituale cadenza: special-credito, carta revolving, scoperto di c/c pari a tre o cinque volte lo stipendio mensile e, infine, cessione del quinto e delega o delegazione bancaria. Il cumulo delle rate, a volte, è superiore al reddito percepito ed è dato riscontrare, in questi casi, un cinismo sconcertante nella cadenza e nella concessione dei prestiti, specie gli ultimi (la cessione e la delegazione), che rappresentano l’unica risorsa residua a disposizione del debitore. Banche e Finanziarie, con l’acquisita certezza del pagamento delle rate, si disinteressano degli impegni già esistenti: il debitore, peraltro, non è tenuto a indicare, per questi prestiti, nessuna motivazione; gli impegni pregressi rappresentano, semmai, un’ulteriore variabile di aggravio del costo del prestito.
Infine, … come orientarsi nella giungla delle offerte prospettate dal mercato finanziario?
Vanno privilegiate, è chiaro, le offerte più vantaggiose…ma non è facile individuarle.
Esse indicano quasi sempre il Tan nient’affatto significativo, che può lievitare del 75%.
La scelta va fatta in base al taeg. Quando però è indicato, esso si riferisce sempre ad ipotetiche condizioni del soggetto richiedente che potrebbero essere ben differenti dalle proprie. Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di rivolgersi contemporaneamente a più Banche e/o finanziarie e farsi fare un preventivo in base alla propria condizione personale (età, tipo di impiego, anzianità di servizio, etc.) e… quindi procedere al confronto.
Scelta l’operazione, infine, firmare solo se vi è coincidenza tra il Taeg indicato nel preventivo e quello indicato nel contratto.
Quest’ultimo potrebbe essere anche espresso con l’acronimo Isc (Indice Sintetico di costo).
Aldo Sirianni
Presidente Fondazione Antiusura Mons. Vittorio Moietta Onlus