Usura: esame di alcuni aspetti civilistici (“il Lametino” n. 234 – Maggio 2017)

(Pubblicato su “il Lametino” n. 234 – Maggio 2017, col sottotitolo: La legge Antiusura andrebbe rivista e aggiornata)

La legge antiusura (L. 108/96), fissa il limite, cosiddetto tasso soglia usura, oltre il quale il tasso di regolamento di un prestito è usuraio.

L’art. 1815 del C.C. così dispone: “Se sono convenuti interessi usurai la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”

Ne consegue che il contratto di prestito e/o di mutuo, in presenza di interessi convenuti in misura superiore al tasso soglia usura e perciò usurai, si trasforma in contratto a titolo gratuito: si restituisce il solo capitale attesa la nullità degli interessi pattuiti.

Stabilire il momento in cui vengono pattuiti i tassi usurai è elemento importante: il dispositivo dell’art. 1815, difatti, si applica nei casi in cui l’usura è originaria, quando cioè il patto usuraio è concomitante alla stipula del contratto.

La legge indica la procedura per la determinazione dei tassi soglia usura. Il calcolo tiene conto di alcune figure di tasso, che è utile conoscere, e precisamente: il Taeg (tasso annuo effettivo globale) ed il TEGM (tasso effettivo medio globale).

Il primo, il Taeg, esprime il costo effettivo dell’operazione: esso è comprensivo del Tan (tasso annuo nominale) e di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, reclamate da Banche e/o finanziarie per la fruizione del prestito, escluse quelle per imposte e tasse. Le spese di assicurazione e di istruttoria sono comprese in quelle che concorrono alla formazione del tasso.

Il Taeg deve essere indicato, per trasparenza, in tutti i contratti di prestito.

Il Tegm è la media dei TAEG applicati dal mercato finanziario a ciascuna tipologia di operazione, distinta anche per classe di importo (prestiti personali, mutui, carte revolving, cessioni del quinto, deleghe di pagamento, etc.).

Il tasso soglia usura, infine, si determina aumentando il Tegm di ¼, con l’aggiunta di ulteriori quattro punti.

I tassi superiori sono usurai: è questa la cosiddetta usura oggettiva, determinata cioè da elemento obiettivo qual è il tasso soglia.

La rilevazione dei tassi medi (Tegm) e dei tassi soglia usura è effettuata da

Banca d’Italia e pubblicata trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Esempio: il tasso medio (Tegm) per i crediti personali rilevati per il trimestre corrente (1° aprile-30 giugno 2017) è pari al 10,37%. Il tasso soglia si calcola:

10,37 + (1/4 di 10,37) + 4 = 10,37+ 2,5925+4= 16,9625.

Anteriormente, dall’entrata in vigore della legge Antiusura (24.3.1996) e fino a tutto il 2° trimestre 2011, il calcolo veniva effettuato, aumentando il tasso medio della sua metà.

La nuova procedura di calcolo, che in media fa lievitare i tassi soglia di due punti, è applicata a decorrere dal 3° trimestre 2011. La revisione, invocata dalle Banche, trova, a loro dire, giustificazione nel fatto che i continui ribassi dei tassi di interessi, avrebbero determinato l’illegalità dei tassi fissi, validamente fissati alla stipula del contratto, per usura sopravvenuta, con riguardo ai contratti di media e lunga durata (mutui).

Torniamo all’esame dei tassi usurai.  Si potrebbe verificare, che il tasso di regolamento di un prestito al consumo, il cui tasso soglia -nell’esempio proposto 16,925%- sia leggermente inferiore, mettiamo del 16,50%.

Esso, in quanto inferiore al tasso soglia, non sarebbe usuraio, ma un tasso che si discosta di ben 6,13 punti (16,50-10,37) da quello in media praticato dal Sistema è da considerare quantomeno anomalo.

Il 3° comma dell’art. 644 C.P. prende in considerazione questi casi: quelli in cui il divario tra tasso medio praticato dal Sistema e tasso corrispettivo pagato dal debitore sia eccessivo. Si potrebbe verificare, in altri termini, che la promessa di interessi, a tasso superiore a quello medio, derivi da difficoltà economiche e finanziarie del debitore e che il creditore ne abbia approfittato. In concreto il debitore è costretto a pagare tassi superiori ed è sottoposto ad usura vera e propria, detta, appunto, usura soggettiva o in concreto. La sussistenza delle circostanze che determinano l’usura soggettiva (difficoltà del debitore ed approfittamento del creditore) è azione demandata alla valutazione esclusiva del giudice.

L’usura può essere sopravvenuta: è il caso in cui il tasso di interesse non è

usuraio alla stipula del contratto (usura originaria), ma lo divenga in epoca

successiva (sentenza della Suprema Corte dell’11 -1- 2013 n. 602).

L’ipotesi, già evidenziata, potrebbe riguardare i contratti di durata regolati a tasso fisso, in situazione di tassi calanti quale è quella attuale.

L’usura sopravvenuta, a differenza di quella originaria nella quale la pattuizione è nulla, comporta solo la rideterminazione del tasso originario, adeguandolo, periodo per periodo, al nuovo tasso soglia.

Eventuali interessi calcolati nella misura eccedente, non sono dovuti.

Altro aspetto importante da esaminare è quello relativo agli interessi di mora, pagati in aggiunta agli interessi corrispettivi in caso di ritardato pagamento delle rate o del prestito. La Sentenza della Suprema Corte che ha sancito la rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’usura, è stata interpretata da taluni nel senso che la semplice somma dei due tassi (corrispettivo + moratorio) se superiore al tasso soglia, determinasse la nullità della pattuizione. Dopo più attento esame, prevalse e prevale la tesi che i due tassi vanno sottoposti ad esame separato, sia per la natura risarcitoria degli interessi di mora e sia, soprattutto, perché la loro corresponsione è eventuale: dovuti solo in caso di ritardato adempimento.

Il problema è tuttora irrisolto. Il diritto vivente, quello che trova applicazione nelle sentenze dei giudici, ritiene che gli interessi di mora siano rilevanti ai fini dell’usura, ma non determina il limite oltre il quale essi siano usurai. Vigerebbe, secondo taluni, la regola del 2,1%, nel senso che superando tale limite gli interessi di mora sarebbero usurai. Il limite è rappresentato dal tasso medio degli interessi di mora applicato dal Sistema e rilevato da Banca d’Italia in un’indagine condotta nel 2002 e mai aggiornata.

Si può proporre giudizio per usura del tasso di mora, basandosi su una rilevazione, sia pure autorevole, però non recepita dal legislatore?

La domanda esprime perplessità evidenti.

Concludendo: i problemi irrisolti, i giudizi contrastanti dei vari Tribunali, su casi analoghi riguardanti l’usura, quasi sempre oggetto di ricorso in Cassazione, determinano lungaggine dei processi e incertezze non favorevoli alla repressione del delitto.

Forse, la Legge Antiusura andrebbe rivista ed aggiornata, anche alla luce della copiosa giurisprudenza acquisita.

 

Aldo Sirianni

Presidente Fondazione Antiusura Monsignor Moietta Onlus